Differimento dei termini decadenziali relativi ai trattamenti di integrazione salariale Covid
L’INPS, con il Messaggio n. 2310 del 16 giugno 2021, nel riprendere le modifiche introdotte dalla legge di conversione del dl sostegni (Legge 69/2021), si è soffermata sul differimento dei termini decadenziali relativi ai trattamenti di integrazione salariale connessi all’emergenza epidemiologica e ha fornito le relative istruzioni operative.
Si ricorda, infatti, che la Legge n. 69/2021 ha differito al 30 giugno 2021 i termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all’emergenza da COVID19 nonché di trasmissione dei dati necessari per il pagamento diretto o per il saldo degli stessi scaduti nel periodo tra il 1° gennaio 2021 ed il 31 marzo 2021.
L’ Istituto ha chiarito che rientrano nel differimento dei termini al 30 giugno tutte le domande di trattamenti connessi all’emergenza epidemiologica i cui termini di trasmissione ordinari siano scaduti nel periodo tra il 1° gennaio 2021 ed il 31 marzo 2021.
Ne deriva che possono beneficiare dello slittamento dei termini decadenziali le domande di trattamenti riferite a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal dicembre 2020 al febbraio 2021 (ordinariamente, infatti, la domanda scade alla fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale).
Per ulteriori elementi di dettaglio sull’applicazione del differimento nonché sulle modalità operative si rinvia al Messaggio Inps allegato alla presente nota.