L’Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011 (pubblicato in G.U. 11 gennaio 2012 n. 8) disciplina la durata, i contenuti minimi, le modalità della formazione e di aggiornamento dei lavoratori e delle lavoratrici, dei preposti e dei dirigenti, nonché dei soggetti che facoltativamente intendono seguire corsi di formazione (art. 21 comma 1 del d.lgs. 81/08).

La formazione può avvenire sia in aula che sul luogo di lavoro. I corsi di formazione vanno realizzati previa richiesta di collaborazione agli Enti Bilaterali o Organismi Paritetici qualora esistenti nel territorio e nel settore in cui opera l’azienda. Se la richiesta riceve riscontro dall’E.B. o O.P. occorre tener conto delle eventuali relative indicazioni pervenute da tali organi nell’attività di pianificazione e realizzazione della formazione.

Ove la richiesta non riceva riscontro entro quindici giorni dal suo invio, il datore di lavoro procederà autonomamente.

L’ENTE BILATERALE DEL TERZIARIO DISTRIBUZIONE E SERVIZI DI REGGIO CALABRIA IN OSSEQUIO ALLA PREVISIONE DI LEGGE EROGA I CORSI DI FORMAZIONE DI CUI SOPRA E/O FORNISCE LA COLLABORAZIONE AD ENTI/SOGGETTI FORMATORI PREVIA POSITIVA VALUTAZIONE DI SPECIFICA RICHIESTA (SI VEDA MODULISTICA IN CALCE).

ARTICOLAZIONE DEI CORSI

I corsi sono strutturati in DUE moduli distinti:

Formazione generale che ha una durata unica di 4 ore per tutti i settori e comprende i concetti generali in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro (es. concetto di rischio, danno, prevenzione, protezione, diritti e doveri, organi di vigilanza etc.)

Formazione specifica i cui contenuti sono individuati in funzione dei rischi riferiti alle mansioni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione propri del settore o comparto a cui l’azienda appartiene.

La durata è di 4, 8 o 12 ore a seconda dei livelli di rischio in base alla classificazione dei settori individuati in macrocategorie di rischio e corrispondenze ATECO 2002-2007

Nell’Accordo viene altresì ricordato che ai sensi dell’art. 37 comma 6 del T.U. la formazione deve essere ripetuta periodicamente in relazione alla evoluzione dei rischi e all’insorgenza di nuovi rischi

Il numero di ore indicato per ciascun settore comprende la formazione ma non l’addestramento, ove lo stesso sia richiesto.

Nell’organizzazione dei corsi deve essere garantita la maggiore omogeneità possibile tra i partecipanti, con particolare riferimento al settore di appartenenza. I lavoratori di aziende, a prescindere dal settore di appartenenza, che non svolgano mansioni che comportino la loro presenza, anche saltuaria, nei reparti produttivi, possono frequentare corsi individuati per il rischio basso.

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