L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, congiuntamente al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con nota DELL’11.01 (vd. allegato) ha fornito le prime indicazioni operative relativamente all’obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali (ex. art. 2222 c.c) previsto dal novellato comma 1 dell’art. 14 del D.lgs. 81/2008 (come modificato dall’art.13 del D.L. 146/2021 definitivamente convertito dalla L. 215/2021) e ha pubblicato gli indirizzi mail degli Uffici Territoriali a cui inoltrare le suddette comunicazioni.
Si ricorda che l’obbligo in questione è previsto all’interno della disciplina in materia di sospensione dell’attività imprenditoriale di cui all’art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008, ragion per cui anche il nuovo obbligo comunicazionale interessa esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori.