TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE – PROROGA FINO AL 31 DICEMBRE (ULTERIORI 13 SETTIMANE)
IL DECRETO-LEGGE 21 ottobre 2021, n. 146 – Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili. (GU n.252 del 21-10-2021) all’art. 11 (Ulteriori disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale) prevede che:
I datori di lavoro di cui all’articolo 8, comma 2, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, che sospendono o riducono l’attivita’ lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto, domanda di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga di cui agli articoli 19, 21, 22 e 22-quater del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per una durata massima di tredici settimane nel periodo tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021, secondo le modalità previste al comma
Per i trattamenti concessi ai sensi del presente comma non e’ dovuto alcun contributo addizionale. (…)
Le tredici settimane dei trattamenti di cui al comma 1 sono riconosciute ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il periodo di ventotto settimane di cui all’articolo 8, comma 2, del decreto-legge n. 41 del 2021, decorso il periodo autorizzato.
Le domande di accesso ai trattamenti di cui al presente articolo sono inoltrate all’INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza di cui al presente comma è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto.