L’Ente Bilaterale Terziario, Distribuzione e Servizi della Provincia di Reggio Calabria in riferimento all’art. 20 del C.C.N.L. Commercio Distribuzione e Servizi svolge attraverso l’apposita Commissione Tecnica Paritetica le seguenti funzioni nell’ambito del rapporto di lavoro:
– Verifica il rispetto della percentuale di conferma nei contratti di inserimento
Con la disciplina contrattuale le parti hanno dato attuazione agli articoli 54 e seguenti del D. Lgs. n. 276/03 nonché all’accordo interconfederale dell’11 febbraio 2004. Al fine di consentire una funzione di monitoraggio e di verifica delle parti sociali circa il rispetto delle condizioni di applicabilità dei contratti di inserimento/reinserimento, è stato previsto l’obbligo per le aziende che intendano assumere con tali tipi di contratti di darne comunicazione ad apposita commissione costituita in seno agli Enti Bilaterali territoriali. Tale comunicazione dovrà contenere l’indicazione del numero dei rapporti di inserimento/reinserimento scaduti nei 18 mesi precedenti alle nuove assunzioni ed il numero dei contratti trasformati a tempo indeterminato. Il compito della Commissione, in caso di verifica del mancato rispetto della norma, è esclusivamente quello di darne “immediata comunicazione all’azienda per i conseguenti adempimenti”.
– Riceve comunicazioni scritte delle aziende in occasione dell’instaurazione di contratti a tempo determinato e di contratti di somministrazione a tempo determinato. Può richiedere indicazione analitica per quanto riguarda le tipologie dei contratti e segnalare le anomalie (tipologie e percentuali) alle parti stipulanti il C.C.N.L. per i contratti a termine e di somministrazione a termine
La Legge Biagi e il C.C.N.L.settore Terziario hanno attribuito all’Ente Bilaterale Territoriale una funzione di monitoraggio sull’utilizzo degli strumenti contrattuali, per cui le aziende sono tenute a inviare una comunicazione in occasione dell’instaurazione di contratti a tempo determinato e di contratti di somministrazione a tempo determinato.
– Esprime parere di conformità relativamente al lavoro ripartito ed ai contratti di lavoro a tempo parziale della durata di 8 ore settimanali
Ai sensi dell’art. 69 C.C.N.L. settore Terziario, potranno essere realizzati contratti di lavoro a tempo parziale della durata di 8 ore settimanali per la giornata di sabato cui potranno accedere studenti e/o lavoratori occupati a tempo parziale e indeterminato presso altro datore di lavoro. Diverse modalità relative alla collocazione della giornata di lavoro potranno essere definite previo accordo aziendale ovvero previo parere vincolante di conformità dell’Ente Bilaterale Territoriale.